Modulo A · Blocco 2/7 (4–8 h) · Slide 48/50

Organismi paritetici e accordi di categoria

L'articolo 51 del D.Lgs. 81/08 riconosce gli organismi paritetici, costituiti a livello territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono enti bilaterali, cioè gestiti congiuntamente dalle due parti, e hanno funzioni diverse dalla vigilanza: non sanzionano, ma sostengono e mediano.

Tra i loro compiti rientrano la funzione di prima istanza di riferimento per le controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione; il supporto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative; lo svolgimento o la promozione di attività formative; la comunicazione alle aziende dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. Possono inoltre effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza, se dotati di personale con specifiche competenze tecniche, e rilasciare l'asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione, tema che verrà ripreso nel Modulo C. Dal 2021 è previsto un repertorio nazionale presso il Ministero del lavoro.

In edilizia il sistema bilaterale è particolarmente sviluppato, con enti che svolgono formazione e visite di assistenza in cantiere. I contratti collettivi nazionali e gli accordi interconfederali, infine, integrano la legge su aspetti come le modalità di elezione e i permessi dei rappresentanti per la sicurezza. Il RSPP deve conoscere il contratto applicato in azienda e l'organismo paritetico di riferimento.