Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 1/50

Pericolo, rischio e danno: le definizioni dell'art. 2

Il D.Lgs. 81/08 costruisce l'intero sistema di prevenzione su due definizioni contenute nell'art. 2. Il pericolo, alla lettera r, è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il rischio, alla lettera s, è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione. Il danno non è definito dal decreto, ma nella prassi indica la conseguenza negativa sulla salute: lesione, malattia professionale, alterazione dello stato di benessere.

La distinzione non è accademica. Un solvente infiammabile in un fusto sigillato chiuso nel deposito ha lo stesso pericolo di quello versato in una vasca aperta vicino a una mola che produce scintille, ma il rischio è enormemente diverso, perché cambiano esposizione e condizioni d'uso. Il pericolo appartiene all'agente; il rischio nasce dall'incontro tra l'agente, il lavoratore e l'organizzazione del lavoro.

Un errore frequente nei documenti aziendali è scrivere «rischio carrello elevatore» o «rischio rumore» come se fossero voci astratte. Il carrello è un pericolo; il rischio è l'investimento del pedone nell'incrocio tra corsia di carico e uscita spogliatoi, con una certa frequenza di transito e una certa velocità. Chi lavora nel servizio di prevenzione deve abituarsi a descrivere sempre lo scenario concreto: chi, dove, quando, quanto spesso, con quale possibile esito.