Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 2/50

Prevenzione e protezione: due leve diverse sullo stesso rischio

L'art. 2, lettera n, definisce la prevenzione come il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. La definizione è volutamente ampia e richiama il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile già presente nell'art. 2087 del codice civile.

Nella pratica di valutazione si separano due azioni. Le misure di prevenzione agiscono sulla probabilità che l'evento accada: progettare un percorso pedonale separato dalla viabilità dei carrelli, sostituire una vernice a solvente con una all'acqua, programmare la manutenzione dei freni di un carroponte. Le misure di protezione agiscono sulla gravità delle conseguenze quando l'evento si verifica comunque: il parapetto che arresta la caduta, il dispositivo anticaduta, la doccia lavaocchi, l'estintore, il casco.

L'art. 15 fissa l'ordine di preferenza: eliminare i rischi o, se non possibile, ridurli al minimo; combattere i rischi alla fonte; dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Un reparto di stampaggio che dota gli operatori di otoprotettori senza aver valutato la cabinatura della pressa ha invertito questa gerarchia. Il servizio di prevenzione è il soggetto chiamato a ricordarlo al datore di lavoro, motivando le proposte con dati e costi.