L'art. 17 individua due soli obblighi che il datore di lavoro non può delegare in alcun modo: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Ogni altro adempimento può essere trasferito con delega di funzioni, questi due no.
La ragione è logica. La valutazione dei rischi è l'atto con cui l'impresa decide come organizzarsi per la sicurezza, e la scelta del consulente che coordina il servizio di prevenzione è la scelta della persona a cui affidare la regia tecnica di quella valutazione. Sono decisioni strategiche che appartengono a chi ha il governo dell'organizzazione.
Indelegabile non significa che il datore di lavoro debba scrivere personalmente il documento di valutazione. Si avvale del RSPP, del medico competente, consulta il rappresentante dei lavoratori e coinvolge i dirigenti di reparto. Ma il documento porta la sua firma e la sua responsabilità: se il DVR di un'azienda di carpenteria non considera la saldatura in spazi ristretti, l'omissione è imputata a lui, non al consulente che lo ha redatto.
Un errore ricorrente nelle aziende medio-grandi è la procura notarile che attribuisce al direttore di stabilimento «tutti i poteri in materia di sicurezza, compresa la valutazione dei rischi». Quella parte della procura è inefficace come delega: al massimo il direttore potrà essere considerato datore di lavoro dell'unità produttiva, se ne ha i poteri sostanziali.