L'art. 18 elenca gli obblighi che gravano congiuntamente sul datore di lavoro e sui dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze conferite. La prima parte dell'elenco riguarda l'organizzazione. Il datore di lavoro e i dirigenti nominano il medico competente nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, designano preventivamente i lavoratori incaricati delle emergenze, individuano il preposto o i preposti per le attività di vigilanza, e nell'affidare i compiti tengono conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza.
Seguono gli obblighi materiali: fornire i dispositivi di protezione individuale necessari e idonei, sentiti il RSPP e il medico competente; prendere misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste.
In un'officina meccanica questo si traduce in atti concreti: la lettera di nomina del medico, l'elenco firmato degli addetti antincendio per ogni turno, la nomina scritta dei capi reparto come preposti, il registro di consegna dei guanti antitaglio, l'interblocco o il badge che impedisce l'accesso alla cella robotizzata a chi non è abilitato. Ogni obbligo dell'art. 18 dovrebbe corrispondere a un documento o a una misura verificabile in sopralluogo.