La seconda parte dell'art. 18 riguarda le relazioni con i lavoratori, con il loro rappresentante e con gli enti. Il datore di lavoro e i dirigenti informano il prima possibile i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato, si astengono dal richiedere la ripresa dell'attività quando il pericolo persiste, adempiono agli obblighi di informazione e formazione, consentono al RLS di verificare l'applicazione delle misure e gli consegnano tempestivamente, su richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico.
Rientrano qui la consultazione del RLS nei casi dell'art. 50, la convocazione della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori e la comunicazione all'INAIL, in via telematica, dei nominativi dei rappresentanti eletti o designati. Verso l'istituto assicuratore va inoltre comunicato, a fini statistici e informativi, ogni infortunio che comporti l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, e a fini assicurativi quelli con assenza superiore a tre giorni.
Il comma 3-bis aggiunge un dovere trasversale: vigilare sull'adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente. Resta ferma l'esclusiva responsabilità di questi soggetti quando l'inadempimento sia addebitabile unicamente a loro e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti, circostanza che in giudizio va provata con documenti.