Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 8/50

Il dirigente: competenze, poteri e responsabilità propria

L'art. 2, lettera d, definisce il dirigente come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Ai fini della sicurezza non conta l'inquadramento contrattuale: un quadro o perfino un impiegato direttivo che organizza il lavoro di un reparto può essere dirigente in senso prevenzionistico, mentre un dirigente contrattuale senza alcun potere sull'attività produttiva può non esserlo.

Il dirigente risponde in proprio degli obblighi dell'art. 18 nei limiti delle attribuzioni ricevute. Non serve una delega formale ai sensi dell'art. 16: la sua posizione di garanzia nasce dal ruolo stesso. Il responsabile di produzione che pianifica i turni del sabato con personale ridotto su una linea che richiede due operatori per il cambio stampo sta organizzando il lavoro, e di quell'organizzazione risponde.

Le sanzioni per il dirigente sono in gran parte coincidenti con quelle del datore di lavoro, previste dall'art. 55. Un tipico contesto è la logistica: il responsabile di piattaforma che decide di caricare i camion su baie con rampe non manutenute per smaltire un picco di ordini. Il servizio di prevenzione deve aiutare l'azienda a mappare formalmente chi sono i dirigenti, perché spesso le persone ignorano di esserlo fino al primo avviso di garanzia ricevuto.