Il datore di lavoro può trasferire ad altri parte dei propri obblighi, esclusi quelli dell'art. 17, attraverso la delega di funzioni. L'art. 16 la ammette solo se ricorrono contemporaneamente alcune condizioni. La delega deve risultare da atto scritto recante data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari; deve attribuire l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni; deve essere accettata dal delegato per iscritto. Infine, alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità.
Ogni requisito ha un significato pratico. La data certa si ottiene con atto notarile, posta elettronica certificata o altro strumento che renda opponibile la data. La professionalità significa che delegare la sicurezza elettrica di una cabina di media tensione a un ragioniere è inefficace. L'autonomia di spesa deve essere reale: una delega che assegna un budget annuo ridicolo rispetto alle esigenze dello stabilimento non trasferisce nulla, perché il delegato non è in grado di intervenire.
La pubblicità serve a rendere conoscibile la delega a chi lavora in azienda e agli organi di vigilanza: comunicazione interna, affissione, inserimento nell'organigramma della sicurezza allegato al DVR. Una delega custodita in un cassetto dell'ufficio legale rischia di non reggere al primo accertamento.