Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 10/50

Limiti della delega: vigilanza del delegante e subdelega

La delega trasferisce l'obbligo, ma non libera completamente il delegante. Il comma 3 dell'art. 16 stabilisce che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Si tratta di una vigilanza alta, sulla correttezza complessiva della gestione, non di un controllo puntuale su ogni singola lavorazione. Lo stesso comma precisa che l'obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma 4.

Il comma 3-bis disciplina la subdelega. Il delegato può a sua volta delegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro e alle medesime condizioni dei commi precedenti. La subdelega non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante, e il soggetto subdelegato non può a sua volta delegare: la catena si ferma al secondo passaggio.

Pensiamo a una multinazionale con stabilimento in Toscana. Il consiglio di amministrazione delega al direttore di sito la gestione della sicurezza con un budget dedicato; il direttore, d'intesa con il vertice, subdelega al responsabile manutenzione gli adempimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature. Il responsabile manutenzione non può subdelegare ulteriormente ai suoi capisquadra, che restano preposti con i propri obblighi di legge. Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà dimostrare di aver vigilato sul sistema, ad esempio con audit e report periodici.