Nella prassi le deleghe di funzioni falliscono quasi sempre per gli stessi motivi. Il primo è la genericità: un atto che trasferisce «ogni adempimento in materia di igiene e sicurezza» senza indicare ambiti, reparti e poteri concreti non permette di capire che cosa il delegato possa effettivamente decidere. Il secondo è la sproporzione tra compiti e mezzi: il capo magazzino delegato alla sicurezza dell'intero polo logistico, ma senza potere di fermare i fornitori o di acquistare una nuova scaffalatura.
Un terzo errore è delegare al RSPP. Il responsabile del servizio è un consulente del datore di lavoro: se riceve anche poteri gestionali e di spesa, finisce per controllare se stesso e perde la terzietà che giustifica il suo ruolo. Non esiste un divieto testuale assoluto, ma la commistione è sconsigliata e in caso di infortunio rende difficile distinguere le due vesti.
Altri vizi tipici sono l'accettazione mai firmata, la data non certa, la delega a un neoassunto privo di esperienza, l'assenza di qualsiasi traccia di pubblicità interna. Infine c'è l'errore opposto: deleghe formalmente perfette a persone che non le esercitano, mentre le decisioni continuano a essere prese dall'amministratore. In quel caso il giudice guarderà a chi decideva davvero.
Il contributo del servizio di prevenzione è tecnico: verificare che le funzioni delegate corrispondano ai rischi del DVR, che il budget sia coerente con il programma di miglioramento e che il delegato abbia ricevuto una formazione adeguata.