L'art. 2, lettera a, definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Restano fuori dalla definizione colf, badanti e chi presta servizio domestico o familiare. La definizione supera la distinzione tra subordinazione e autonomia: conta l'inserimento nell'organizzazione altrui.
La stessa norma equipara al lavoratore numerose figure: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Lo studente dell'istituto tecnico in alternanza scuola-lavoro che usa il trapano a colonna in officina va formato, dotato di DPI e, se esposto a rischi che lo richiedono, sottoposto a sorveglianza sanitaria. Lo stesso vale per il tirocinante di un laboratorio chimico o per il socio di una cooperativa di facchinaggio: ai fini della prevenzione sono lavoratori a tutti gli effetti.