Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 17/50

Gli obblighi del lavoratore nell'art. 20

L'art. 20 apre con un principio generale: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. La responsabilità del lavoratore è dunque proporzionata a ciò che ha ricevuto: non si può pretendere un comportamento sicuro da chi non è stato formato.

Il comma 2 elenca gli obblighi specifici. Il lavoratore contribuisce, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti; osserva le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizza correttamente attrezzature, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; utilizza in modo appropriato i DPI messi a disposizione; segnala immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e ogni condizione di pericolo di cui viene a conoscenza.

Gli è inoltre vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, e compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o altrui. Deve partecipare ai programmi di formazione e addestramento e sottoporsi ai controlli sanitari previsti. Nei lavori in appalto deve esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.