Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 18/50

Responsabilità del lavoratore e comportamento abnorme

Il lavoratore che viola gli obblighi dell'art. 20 è soggetto alle sanzioni dell'art. 59, che prevede per le violazioni principali l'arresto fino a un mese o un'ammenda, con importi periodicamente rivalutati. Accanto alla responsabilità penale c'è quella disciplinare: il datore di lavoro può applicare i provvedimenti previsti dal contratto collettivo e dallo Statuto dei Lavoratori, nel rispetto delle procedure di contestazione.

Più delicata è la questione della responsabilità del lavoratore nell'infortunio che subisce. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le norme di prevenzione tutelano il lavoratore anche dalla sua imprudenza o negligenza: la condotta colposa dell'infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l'evento rientra nell'area di rischio che questi era chiamato a governare. L'esclusione si verifica solo in presenza di un comportamento abnorme o esorbitante, cioè del tutto estraneo alle mansioni affidate e imprevedibile, oppure eccentrico rispetto al rischio gestito dal garante.

Per esempio, il magazziniere che, per prendere un cartone più in fretta, sale sulle forche del carrello sollevato dal collega non compie un gesto abnorme se quella prassi era nota e tollerata. Diverso è il caso dell'addetto alle pulizie che di sua iniziativa mette in funzione una pressa che non ha mai usato e che non rientra nei suoi compiti. Il servizio di prevenzione deve aiutare l'azienda a rendere improbabile la prima situazione con vigilanza e procedure.