Il medico competente, definito dall'art. 2, lettera h, è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali dell'art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti dal decreto. La nomina rientra tra gli obblighi dell'art. 18 ed è dovuta quando la valutazione individua rischi per i quali la legge prescrive la sorveglianza sanitaria.
L'art. 38 elenca i titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza o libera docenza in medicina del lavoro o materie affini; autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 277 del 1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, accompagnata da specifici percorsi formativi. Il medico deve partecipare al programma di educazione continua in medicina, con una quota rilevante dei crediti nella disciplina, ed essere iscritto nell'elenco dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute.
L'art. 39 prevede che l'incarico possa essere svolto come dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, come libero professionista o come dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza non può prestare l'attività di medico competente. Nelle aziende con più unità produttive possono essere nominati più medici, individuando tra loro un coordinatore.