L'art. 25 assegna al medico competente compiti che vanno ben oltre le visite. Innanzitutto collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure di tutela, all'organizzazione del primo soccorso e alla formazione e informazione dei lavoratori per la parte di sua competenza. Collabora inoltre all'attuazione dei programmi volontari di promozione della salute.
Il medico programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, la custodisce con salvaguardia del segreto professionale e ne consegna copia al lavoratore alla cessazione del rapporto. Fornisce informazioni sul significato della sorveglianza e comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi.
Un obbligo spesso trascurato è il sopralluogo: il medico visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, che va comunicata al datore di lavoro e annotata nel DVR. Un medico che in una fonderia non ha mai visto il reparto di sbavatura difficilmente potrà definire un protocollo adeguato per vibrazioni e silice. Le modalità e i giudizi della sorveglianza sono trattati nel blocco dedicato all'art. 41.