Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 28/50

La responsabilità del RSPP: consulente, ma non immune

Il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni penali specifiche a carico del RSPP per l'inadempimento dei compiti dell'art. 33. La ragione è che il responsabile del servizio è una figura consultiva, priva di poteri decisionali e di spesa, e non è quindi titolare di una propria posizione di garanzia in senso prevenzionistico. La violazione degli obblighi di valutazione resta imputata al datore di lavoro.

Ciò non significa che il RSPP sia irresponsabile. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza penale, il responsabile del servizio può rispondere a titolo di concorso colposo nel reato di omicidio o lesioni, ai sensi dell'art. 113 del codice penale, quando l'infortunio sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, e quando sia ragionevole ritenere che, se correttamente informato, il datore di lavoro avrebbe adottato le misure idonee. In sostanza, l'errore tecnico del consulente diventa causa dell'evento attraverso la decisione sbagliata del datore di lavoro.

Esistono anche responsabilità civili e contrattuali verso il committente, soprattutto per il RSPP esterno, che conviene coprire con una polizza professionale. La miglior tutela resta però la qualità del lavoro: valutazioni motivate, sopralluoghi documentati, proposte scritte con priorità e scadenze, risposte conservate. Il RSPP che ha individuato e segnalato il rischio ha svolto il proprio compito anche se l'azienda non è intervenuta.