L'art. 2, lettera g, definisce l'addetto al servizio di prevenzione e protezione come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali dell'art. 32, facente parte del servizio. L'ASPP non è un vice-RSPP con funzioni ridotte né un sostituto automatico in caso di assenza: è un componente del servizio che lavora sotto il coordinamento del responsabile e contribuisce alle attività dell'art. 33.
Nelle aziende strutturate l'addetto è spesso il punto di presenza quotidiana in reparto. Raccoglie le segnalazioni dei preposti, aggiorna lo scadenzario delle verifiche periodiche di attrezzature e impianti, controlla lo stato dei presidi antincendio e delle cassette di primo soccorso, partecipa alle indagini sugli infortuni e sui mancati infortuni, prepara le bozze delle istruzioni operative e affianca il responsabile nei sopralluoghi. In uno stabilimento con più edifici o turni, può essere assegnato a un'area specifica.
L'efficacia dell'ASPP dipende dalla chiarezza del mandato. Serve un documento che indichi le attività affidate, il tempo dedicato, le modalità di reporting al RSPP e il canale per accedere ai dati aziendali. Un errore diffuso è nominare ASPP un impiegato dell'ufficio personale con il solo scopo di avere un nome sull'organigramma, senza assegnargli ore né strumenti: la designazione è formalmente valida, ma il servizio resta vuoto e il rischio non è presidiato. L'organo di vigilanza, in sopralluogo, chiede infatti evidenze di attività, non solo nomi.