Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 30/50

Il RLS aziendale: elezione e numero minimo dell'art. 47

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. L'art. 47 prevede che sia istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Il RLS è un diritto dei lavoratori: il datore di lavoro non lo nomina, ma deve consentirne l'elezione e comunicarne il nominativo all'INAIL.

Le modalità variano con la dimensione. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il numero minimo è fissato dal comma 7: un rappresentante nelle aziende fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti da 201 a 1.000 lavoratori, sei rappresentanti oltre i 1.000 lavoratori, salvo numeri maggiori previsti dalla contrattazione collettiva. Le modalità di elezione, la durata dell'incarico e i permessi retribuiti sono disciplinati dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, che occorre consultare per ciascun settore. Il RLS deve ricevere una formazione specifica iniziale e un aggiornamento annuale, regolati dall'art. 37 e dalla contrattazione collettiva.