Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 31/50

Le attribuzioni del RLS: quando va consultato

L'art. 50 elenca le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il cuore è la consultazione preventiva e tempestiva: il RLS deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda; sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, degli addetti alle emergenze e del medico competente; sull'organizzazione della formazione.

Consultare non significa chiedere un parere vincolante, ma coinvolgere il RLS prima che la decisione sia presa, mettendolo in condizione di esprimere osservazioni utili. Una consultazione fatta presentando un DVR già firmato e chiedendo una controfirma per presa visione è un adempimento svuotato di senso. Il verbale di consultazione dovrebbe riportare la data, i documenti esaminati, le osservazioni del RLS e la risposta dell'azienda.

Il RLS ha inoltre il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure, quelle relative a sostanze, attrezzature, impianti, organizzazione del lavoro, infortuni e malattie professionali, e le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza. Promuove l'elaborazione e l'attuazione delle misure, formula osservazioni durante le visite degli ispettori, partecipa alla riunione periodica, avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Le tecniche di consultazione efficace sono trattate nel blocco dedicato a comunicazione e partecipazione.