Per esercitare il ruolo il RLS dispone di poteri concreti. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare, che possono avvenire anche congiuntamente al RSPP o a un addetto da questi incaricato. Su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI, ricordando che il documento di valutazione dei rischi è consultato esclusivamente in azienda.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. È tenuto al segreto industriale sulle informazioni contenute nei documenti aziendali e al segreto sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza.
Una facoltà importante è quella di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione: chi rappresenta i lavoratori non può essere anche consulente del datore di lavoro.