Nelle aziende in cui non è stato eletto o designato un rappresentante interno, le funzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, previsto dall'art. 48. Il RLST opera per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, secondo modalità definite dagli accordi collettivi, ed è individuato tramite gli organismi paritetici. Le imprese prive di RLS interno contribuiscono al fondo previsto dall'art. 52, destinato anche al sostegno di questa figura. Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro con le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione, e deve ricevere una formazione specifica.
L'art. 49 introduce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, individuato in contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende. La norma elenca i porti sedi di autorità portuale, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e con un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Il RLS di sito è individuato tra i rappresentanti delle aziende operanti nel sito, su iniziativa degli stessi, e svolge un ruolo di coordinamento tra loro. In un grande stabilimento industriale con decine di ditte esterne stabilmente presenti, questa figura aiuta a far emergere i rischi di interferenza che ciascun RLS aziendale vede solo in parte.