Gli infortuni sul lavoro si traducono, sul piano penale, in due fattispecie principali: l'omicidio colposo dell'art. 589 e le lesioni personali colpose dell'art. 590 del codice penale. Entrambe prevedono un'aggravante quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per l'omicidio colposo aggravato la pena è la reclusione da due a sette anni. Le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione di tali norme sono procedibili d'ufficio, senza necessità di querela.
L'art. 43 del codice penale definisce la colpa come negligenza, imprudenza o imperizia, colpa generica, oppure come inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, colpa specifica. Nel settore della sicurezza la colpa è spesso specifica, perché il D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche individuano le misure dovute. Ma anche il rispetto formale di tutte le prescrizioni non esclude la colpa generica, se l'evento era prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, in virtù dell'obbligo di sicurezza dell'art. 2087 del codice civile.
Accanto ai reati di evento esistono le contravvenzioni del D.Lgs. 81/08, reati di pericolo che si consumano con la sola violazione dell'obbligo, anche senza infortunio: l'omessa valutazione dei rischi, la mancata formazione, l'assenza di parapetti. Per queste l'organo di vigilanza applica la procedura di prescrizione, trattata in un altro blocco, che consente di estinguere il reato regolarizzando la situazione e pagando una somma ridotta.