Due espressioni latine ricorrono costantemente nelle aule di giustizia quando si discute di sicurezza. La culpa in eligendo è la colpa nella scelta: il datore di lavoro risponde se affida un compito a un soggetto che non ha i requisiti per svolgerlo. Rientrano in questa categoria l'appalto assegnato a un'impresa priva di idoneità tecnico-professionale, la delega conferita a una persona senza competenze, la designazione di un RSPP non formato, l'incarico di carrellista dato a un lavoratore non abilitato.
La culpa in vigilando è la colpa nel controllo: anche quando la scelta iniziale è corretta, il garante risponde se non verifica che il soggetto scelto operi effettivamente in modo sicuro. Il datore di lavoro che delega e poi non chiede mai conto dell'andamento della gestione, il committente che non controlla mai le lavorazioni della ditta esterna, il dirigente che non verifica il lavoro dei preposti ricadono in questa ipotesi.
Sul piano civile la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e si fonda sull'art. 2087 del codice civile: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell'ambiente e il nesso causale, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie. L'art. 2049 aggiunge la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze. Per questo la documentazione di selezione, incarico e controllo non è burocrazia, ma la prova della diligenza esercitata.