L'art. 299 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di questi soggetti. È la codificazione del principio di effettività: per individuare il garante si guarda a ciò che una persona fa realmente, non al titolo formale che le è stato attribuito.
Il principio opera in due direzioni. Da un lato estende la responsabilità a chi esercita poteri senza nomina: il socio di minoranza che di fatto dirige il cantiere, il figlio del titolare che organizza il magazzino senza alcun incarico scritto, il caporeparto mai nominato preposto. Dall'altro impedisce che una nomina di facciata sposti la responsabilità su chi non ha poteri reali: l'amministratore che intesta formalmente la sicurezza a un dipendente ma continua a decidere tutto non si libera.
Per il servizio di prevenzione l'art. 299 suggerisce un metodo di lavoro. Prima di aggiornare l'organigramma della sicurezza conviene osservare chi decide gli acquisti, chi assegna i turni, chi autorizza le deroghe alle procedure, chi viene chiamato quando una macchina si ferma. Se le risposte non coincidono con i nomi scritti nel DVR, il documento va corretto oppure l'organizzazione va riallineata, chiarendo per iscritto poteri e responsabilità e comunicandoli alle persone interessate, che devono sapere di essere garanti.