Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 44/50

Azione di regresso INAIL e danno differenziale

Quando l'esonero viene meno, si aprono due strade risarcitorie a carico del datore di lavoro. La prima è l'azione di regresso prevista dall'art. 11 del DPR 1124: l'INAIL, che ha comunque pagato le prestazioni al lavoratore, agisce nei confronti delle persone civilmente responsabili per ottenere il rimborso di quanto erogato, comprese le rendite capitalizzate. Per un infortunio grave con invalidità permanente o per un evento mortale, le somme possono essere molto elevate.

La seconda è il cosiddetto danno differenziale, cioè la parte di danno che l'indennizzo INAIL non copre. L'istituto, ad esempio, indennizza il danno biologico permanente solo a partire dal 6 per cento di menomazione e non risarcisce integralmente voci come il danno morale o le conseguenze sulla vita di relazione. Il lavoratore o i suoi eredi possono chiedere direttamente al datore di lavoro la differenza tra il danno complessivo, calcolato con i criteri civilistici, e quanto già ricevuto dall'INAIL.

Queste esposizioni economiche spiegano perché molte aziende stipulano una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, la cosiddetta RCO, che copre regresso e danno differenziale entro i massimali concordati. La polizza non copre però le sanzioni penali né le conseguenze amministrative. Per il RSPP è utile conoscere questi meccanismi, perché il costo reale di un infortunio va ben oltre il premio assicurativo e rappresenta un argomento concreto da presentare alla direzione quando si propone un investimento in prevenzione.