Modulo A · Blocco 3/7 (8–12 h) · Slide 45/50

La qualificazione delle imprese nell'art. 27

L'art. 27 del D.Lgs. 81/08 ha introdotto l'idea di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi basato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera. L'obiettivo è che possano operare in settori ad alto rischio solo soggetti in grado di dimostrare un livello minimo di organizzazione della sicurezza.

Per molti anni la norma è rimasta in gran parte un principio, perché il regolamento attuativo generale non è stato emanato. Ha trovato applicazione solo per singoli ambiti. L'esempio più noto è il DPR 177 del 2011 sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, che richiede alle imprese e ai lavoratori autonomi requisiti specifici di formazione, addestramento e organizzazione per poter operare in quei contesti; la sua disciplina tecnica è approfondita nel Modulo B.

Il possesso dei requisiti di qualificazione costituisce elemento preferenziale per la partecipazione a gare relative agli appalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici. Per il committente privato la qualificazione è uno strumento di selezione: ragionare in termini di qualificazione aiuta a superare la verifica puramente documentale dell'idoneità tecnico-professionale, chiedendosi se l'impresa ha davvero persone formate, procedure e attrezzature adatte al lavoro che le si affida. Nel 2024 l'art. 27 è stato riscritto per il settore edile.