In un polo logistico, una cooperativa gestisce in appalto la preparazione degli ordini. Un operatore della cooperativa, che lavora da tre settimane, viene investito da un carrello retrattile condotto da un dipendente del committente in un corridoio dove pedoni e mezzi transitano insieme. Riporta una frattura con prognosi superiore a quaranta giorni. Proviamo a distribuire le responsabilità con gli strumenti di questo blocco.
Il datore di lavoro committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi: se la viabilità promiscua non era stata valutata nel DVR, l'omissione è sua; se era valutata ma la separazione fisica proposta dal RSPP non era stata realizzata, la responsabilità è aggravata. Il responsabile di magazzino, dirigente di fatto, ha organizzato i flussi senza separare i percorsi. Il capoturno del committente, preposto, ha tollerato il passaggio a piedi nel corridoio riservato ai carrelli. Il carrellista risponde della propria condotta di guida.
Sul versante della cooperativa, il datore di lavoro appaltatore doveva formare e informare il proprio dipendente sui rischi del sito e indicare il proprio preposto al committente. Il RSPP del committente non è garante, ma potrebbe concorrere se avesse omesso di individuare un rischio evidente. L'INAIL indennizzerà l'infortunato e, se emergerà una violazione delle norme di prevenzione, potrà agire in regresso. Il coordinamento tra le due imprese verrà approfondito nel blocco sul rischio interferenziale.