L'articolo 2, comma 1, lettera q del D.Lgs. 81/08 definisce la valutazione dei rischi come valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Ogni parola ha un peso: globale significa che non si valuta una macchina isolata ma l'intero sistema di persone, attrezzature, ambienti e organizzazione; documentata significa che ciò che non è scritto, per l'organo di vigilanza, non è stato fatto.
L'articolo 15 colloca la valutazione al primo posto tra le misure generali di tutela, seguita dalla programmazione della prevenzione. È quindi il presupposto logico di tutti gli altri adempimenti: la formazione si progetta sui rischi emersi, la sorveglianza sanitaria discende dai rischi per mansione, i DPI si scelgono in base ai rischi residui, il piano di emergenza dipende dagli scenari individuati.
Per il RSPP questo significa che la valutazione non è un fascicolo da produrre una volta, ma il processo che governa l'intero sistema di prevenzione aziendale. Un DVR ben fatto permette a chiunque, anche a un ispettore che entra per la prima volta in un capannone metalmeccanico, di capire quali rischi esistono, chi li corre, cosa è stato fatto e cosa resta da fare, entro quando e a cura di chi.