Modulo A · Blocco 4/7 (12–16 h) · Slide 27/50

Tipologia contrattuale: somministrati, temporanei e neoassunti

La specifica tipologia contrattuale attraverso cui è resa la prestazione è il quarto fattore citato dall'articolo 28. Lavoratori a tempo determinato, somministrati, stagionali, intermittenti, apprendisti, tirocinanti hanno in comune una minore conoscenza dell'ambiente, una formazione spesso compressa, una minore propensione a segnalare problemi per timore di non essere confermati. Per questi gruppi il periodo più delicato sono le prime settimane di lavoro.

Il legislatore lega espressamente la valutazione a questi contratti. Il D.Lgs. 81/2015 vieta l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e il ricorso alla somministrazione da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Nella somministrazione l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto verso i propri dipendenti, mentre l'informazione sui rischi generali e la formazione all'uso delle attrezzature spettano al somministratore, salvo che il contratto le attribuisca all'utilizzatore.

In concreto il DVR dovrebbe indicare quali mansioni sono ricoperte stabilmente da personale non a tempo indeterminato, quali sono vietate o sconsigliate a chi è appena entrato, quale percorso di inserimento minimo è previsto prima dell'assegnazione. In un'azienda alimentare con picchi stagionali, ad esempio, è prudente escludere i neoassunti stagionali dalla conduzione dei carrelli elevatori e dalla pulizia delle macchine affettatrici finché non hanno completato formazione e addestramento verificati.