L'articolo 28, comma 1, include tra i rischi da valutare quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia dall'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008. Il comma 1-bis affida la definizione del percorso metodologico alla Commissione consultiva permanente, le cui indicazioni sono state diffuse con la lettera circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010. Queste indicazioni costituiscono il livello minimo di attuazione dell'obbligo.
L'Accordo europeo descrive lo stress come una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, conseguente al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. Precisa che non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro sono stress lavoro-correlato e che l'esposizione breve a una pressione può anche essere positiva; il problema nasce quando la pressione è prolungata.
Tre principi delle indicazioni ministeriali guidano il lavoro del RSPP: la valutazione riguarda gruppi omogenei di lavoratori e non singole persone, e quindi non è una valutazione psicologica individuale; è parte integrante della valutazione dei rischi e coinvolge il datore di lavoro, il servizio di prevenzione, il medico competente e il RLS; ha come oggetto l'organizzazione del lavoro. I modelli teorici e i rischi psicosociali in senso ampio sono trattati nel Modulo C.