Il comma 3-bis dell'articolo 28 disciplina il caso della costituzione di una nuova impresa. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Il termine riguarda la redazione formale del documento, non la valutazione, che deve precedere l'esposizione dei lavoratori ai rischi.
La stessa norma precisa che, anche in questo caso, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento fin dal primo giorno degli obblighi richiamati dalla norma, tra cui le misure di prevenzione e protezione e i DPI adottati, il programma di miglioramento, le procedure e i ruoli, i nominativi delle figure della prevenzione e le mansioni a rischio specifico, con immediata comunicazione al RLS. In sostanza i novanta giorni non sono un periodo di franchigia dalla prevenzione.
Un caso pratico: un'impresa di logistica avvia un nuovo magazzino con trenta addetti assunti in parte tramite agenzia. Prima dell'apertura servono già la valutazione delle principali situazioni di rischio, le misure su scaffalature e viabilità, la formazione dei carrellisti, la designazione delle squadre di emergenza, la scelta dei DPI. Proprio la presenza di somministrati rende indispensabile poter dimostrare fin da subito che la valutazione è stata svolta. Il DVR completo, con le valutazioni specifiche, va formalizzato con data certa entro i novanta giorni, e le bozze progressive documentano il lavoro svolto nel frattempo.