Si parla di rischio interferenziale quando nello stesso luogo, nello stesso momento o in sequenza ravvicinata operano lavoratori di datori di lavoro diversi, e l'attività dell'uno genera un pericolo per l'altro che nessuno dei due, da solo, avrebbe previsto nel proprio documento di valutazione. Non è il rischio specifico del mestiere dell'appaltatore, come il taglio per il carpentiere o la caduta per il ponteggiatore: è il rischio che nasce dal contatto tra organizzazioni.
Gli esempi tipici si trovano ovunque. In un'officina metalmeccanica l'impresa di manutenzione lavora su un carroponte mentre il reparto continua a movimentare carichi sotto la via di corsa. In un magazzino logistico gli addetti alle pulizie passano con la lavasciuga nelle corsie dove circolano i carrelli elevatori. In un impianto chimico un'impresa esegue saldature vicino a una linea che il gestore sta bonificando. In un ufficio il tecnico del condizionamento apre un controsoffitto sopra le postazioni occupate.
Il punto critico è che ciascun datore di lavoro conosce bene i propri pericoli ma ignora quelli dell'altro: l'appaltatore non sa che quella tubazione contiene azoto, il committente non sa che la smerigliatrice proietterà scintille a otto metri. Il legislatore ha affidato la gestione di questa zona grigia all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08, che regola gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e pone al centro il datore di lavoro committente, cioè chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui l'attività si svolge.