L'articolo 26 si applica quando il datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva, oppure nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui l'appalto si svolge. La formula è ampia: comprende il contratto d'appalto disciplinato dall'articolo 1655 del codice civile, il contratto d'opera dell'articolo 2222 rivolto al lavoratore autonomo e la somministrazione.
La disponibilità giuridica è il criterio decisivo. Un'azienda che manda un proprio tecnico presso il cliente non è committente rispetto a quel luogo, perché non ne dispone: lì gli obblighi di coordinamento ricadono su chi gestisce il sito. Al contrario, una società che ha in locazione un capannone ne ha la disponibilità e risponde delle interferenze generate dalle ditte che vi chiama a operare.
Restano fuori dall'ambito dell'articolo 26 i cantieri temporanei o mobili che rientrano nel Titolo IV, dove il coordinamento passa attraverso il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza: per l'impresa esecutrice l'accettazione del PSC e la redazione del POS valgono come adempimento degli obblighi di informazione e coordinamento, secondo l'articolo 96 comma 2. In uno stabilimento convivono spesso entrambe le situazioni: una ristrutturazione edile soggetta a Titolo IV e, a pochi metri, ditte di manutenzione ordinaria gestite con l'articolo 26. Il RSPP deve saper riconoscere quale regime vale per ciascun intervento.