Modulo A · Blocco 5/7 (16–20 h) · Slide 3/50

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale

Il primo obbligo del committente, previsto dall'articolo 26 comma 1 lettera a, è verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. Finché non sarà operativo il sistema di qualificazione delle imprese previsto dall'articolo 6 comma 8 lettera g, la verifica si esegue con due strumenti minimi: l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

Una visura camerale dimostra che l'impresa esiste e che il suo oggetto sociale comprende quell'attività, non che i suoi operai siano formati per lavorare su una cabina elettrica o in un serbatoio. Per questo nelle aziende strutturate la verifica si estende in modo proporzionato al rischio: DURC in corso di validità, attestati di formazione degli addetti che entreranno, abilitazioni per carrelli e piattaforme secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, idoneità sanitarie dove previste, elenco delle attrezzature con le verifiche periodiche.

Nei lavori in ambienti confinati il DPR 177/2011 impone requisiti specifici e più stringenti, mentre nei cantieri si applica l'Allegato XVII. Un errore diffuso è archiviare la documentazione all'apertura del rapporto e non controllare più nulla per anni: attestati e idoneità scadono, il personale cambia. Un buon sistema prevede un rinnovo almeno annuale e una verifica nominativa all'ingresso di ogni nuovo addetto.