La lettera b del comma 1 dell'articolo 26 obbliga il committente a fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. È un obbligo che vale sempre, anche nei casi in cui il DUVRI non è richiesto, e che spesso viene sottovalutato perché sembra burocratico.
In concreto l'informativa deve dire alla ditta esterna ciò che non può sapere da sola: dove sono le aree con atmosfere potenzialmente esplosive, quali tubazioni contengono gas inerti o fluidi caldi, dove transitano i carrelli, quali zone hanno livelli di rumore superiori ai valori d'azione, quali sostanze pericolose sono stoccate, come funziona il sistema di permessi di lavoro, qual è il segnale di evacuazione, dove si trovano i punti di raccolta, chi chiamare in caso di emergenza e con quale numero interno.
La forma più efficace unisce un documento scritto, una planimetria con le aree evidenziate e un breve incontro d'ingresso, documentato con firma dei presenti e con l'esito di un semplice test di comprensione. In uno stabilimento con decine di ditte al mese conviene standardizzare: informativa generale di sito aggiornata periodicamente, schede integrative per i reparti con rischi particolari e un archivio con scadenza che segnali quando una ditta deve ripetere l'informazione. Meglio un documento sintetico e un controllo che il messaggio sia arrivato a chi lavorerà sul posto, non solo al titolare.