Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce due obblighi reciproci che coinvolgono tutti i datori di lavoro presenti, compresi i subappaltatori. Devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività oggetto dell'appalto, e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
Cooperare significa contribuire concretamente alle misure: il committente mette a disposizione l'area segregata e sospende la circolazione dei carrelli, l'appaltatore porta i propri parapetti e designa chi controlla il rispetto delle consegne. Coordinare significa organizzare tempi, spazi e sequenze in modo che le attività non si sovrappongano in modo pericoloso: spostare la pulizia dei pavimenti al cambio turno, programmare i lavori a caldo quando il reparto verniciatura è fermo, stabilire chi apre e chi chiude un sezionamento elettrico.
Il comma 3 attribuisce al committente il compito di promuovere questa cooperazione e questo coordinamento: è lui che convoca, propone e verifica. Non basta un documento iniziale: servono momenti di confronto prima e durante i lavori. Gli strumenti operativi, cioè riunioni, verbali, sopralluoghi congiunti e permessi di lavoro, sono approfonditi nel Modulo B. Qui interessa il principio: il dovere di coordinamento non ha come oggetto i rischi propri dell'appaltatore, ma tutte le situazioni in cui il lavoro di uno modifica le condizioni di sicurezza dell'altro.