Modulo A · Blocco 5/7 (16–20 h) · Slide 6/50

DUVRI: chi lo redige e che cosa deve contenere

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è elaborato dal datore di lavoro committente, come prevede il comma 3 dell'articolo 26. Deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. È allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Non sostituisce il DVR dell'appaltatore e non deve contenerne i rischi specifici.

Un DUVRI ben fatto ha una struttura riconoscibile. Contiene i dati delle parti e dei referenti, la descrizione dell'attività appaltata con luoghi, orari e durata, l'elenco delle fasi in cui le attività si sovrappongono, l'individuazione per ciascuna fase delle interferenze possibili, la valutazione del loro livello, le misure tecniche e organizzative concordate con chi le attua, i costi della sicurezza relativi alle interferenze, le modalità di gestione delle emergenze, le firme dei datori di lavoro coinvolti.

Il documento ha senso solo se l'appaltatore lo legge e lo integra. La prassi corretta prevede una bozza predisposta dal committente, inviata alla ditta con richiesta di osservazioni, e una versione definitiva condivisa prima dell'inizio. Se l'appaltatore introduce attrezzature o sostanze non previste, o se il committente modifica il layout del reparto, il DUVRI va aggiornato. Il RSPP collabora alla stesura, ma la titolarità resta del datore di lavoro: per questo deve essere firmato da lui o da un dirigente con poteri adeguati, non da un consulente.