Modulo A · Blocco 5/7 (16–20 h) · Slide 7/50

Quando il DUVRI non è obbligatorio: il comma 3-bis

Il comma 3-bis dell'articolo 26 esclude l'obbligo di redigere il DUVRI in tre situazioni: i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, data dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

L'esclusione però non vale se l'attività comporta rischi da incendio di livello elevato, attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, oppure i rischi particolari elencati nell'Allegato XI. Due tecnici che lavorano due giorni dentro un serbatoio non rientrano nella deroga, anche se il conteggio dà quattro uomini-giorno.

Attenzione al calcolo: tre operai per due giornate fanno sei uomini-giorno e superano la soglia. Un contratto di manutenzione con interventi brevi ma ripetuti nell'anno va valutato nel suo complesso, non intervento per intervento. La consegna di un pallet di materiale è una mera fornitura; se però il fornitore installa e collauda una macchina, non lo è più.

L'esclusione dal DUVRI non elimina gli altri obblighi: restano dovute la verifica dell'idoneità, l'informazione sui rischi dell'ambiente, la cooperazione e il coordinamento. In azienda conviene comunque registrare in forma semplice la valutazione che ha portato a escludere il documento.