Modulo A · Blocco 5/7 (16–20 h) · Slide 8/50

L'incaricato in alternativa al DUVRI e i preposti delle ditte

Lo stesso comma 3 dell'articolo 26 prevede, per i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali individuati con apposito decreto sulla base dei criteri dell'articolo 29 comma 6-ter, una soluzione alternativa al documento. Il committente può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento. La designazione e i dati dell'incaricato devono essere riportati nel contratto.

L'incaricato non è una figura di facciata: deve conoscere sia l'attività del committente sia quella dell'appaltatore, essere presente o reperibile durante l'esecuzione e avere l'autorità per fermare un lavoro che genera rischi non previsti. In un'azienda di servizi con uffici e piccoli interventi di manutenzione, può essere il responsabile dei servizi generali opportunamente formato.

La Legge 215/2021 ha introdotto il comma 8-bis: in appalti e subappalti il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuto a comunicare in modo esplicito al committente i nominativi dei preposti. Il committente sa a chi rivolgersi sul posto quando vede un comportamento scorretto, e il nominativo del preposto della ditta diventa un dato da richiedere prima dell'ingresso, da riportare nel DUVRI o nel verbale di coordinamento e da verificare all'arrivo della squadra. Una ditta che si presenta con tre operai e nessun preposto indicato è un segnale d'allarme da gestire prima di aprire il cancello.