Il comma 5 dell'articolo 26 stabilisce che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze. Su richiesta, a tali dati possono accedere il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Occorre distinguere due voci. I costi per la sicurezza propri dell'impresa, come i DPI dei suoi operai, la loro formazione e la sorveglianza sanitaria, sono già compresi nelle spese generali dell'appaltatore. I costi da interferenza sono invece quelli delle misure aggiuntive rese necessarie dalla convivenza: transenne e segnaletica per delimitare l'area, presidi antincendio supplementari durante i lavori a caldo, ore di un addetto che fa da moviere, riunioni di coordinamento, eventuali sfasamenti di orario o fermi impianto.
La stima segue la logica del computo: quantità moltiplicata per prezzo unitario, ricavato da prezzari ufficiali o da indagini di mercato. Indicare zero euro è ammesso solo se motivato dall'assenza di interferenze; scrivere una percentuale forfettaria senza voci è una pratica fragile in caso di contestazione. Questi importi non sono soggetti a ribasso: in una gara o in una trattativa privata si negozia il prezzo del lavoro, non il denaro destinato a proteggere le persone dalle interferenze.