Il comma 4 dell'articolo 26 introduce una forma di responsabilità economica che molti committenti scoprono solo dopo un infortunio. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato a opera dell'INAIL. In altri termini, quando la tutela assicurativa non copre per intero il danno subito, la parte eccedente, il cosiddetto danno differenziale, può essere chiesta anche al committente.
La norma prevede un limite importante: la solidarietà non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Se un elettricista dell'appaltatore si folgora per un errore nella propria procedura, il committente non risponde per solidarietà; se invece l'infortunio deriva dal carrello del committente che invade l'area della ditta, il quadro cambia completamente.
Questa regola civilistica si somma alla responsabilità penale che può gravare sul committente per omesso coordinamento, sulla base della posizione di garanzia legata alla disponibilità dei luoghi. Ne derivano scelte gestionali precise: selezionare appaltatori solidi, pretendere coperture assicurative adeguate, limitare e controllare i subappalti, documentare ogni passaggio del coordinamento. Un fascicolo d'appalto ordinato, con idoneità verificata, informativa firmata, DUVRI condiviso e verbali di sopralluogo, è anche lo strumento con cui il committente dimostra di aver fatto la propria parte.