Modulo A · Blocco 5/7 (16–20 h) · Slide 11/50

Tessera di riconoscimento per il personale delle ditte

Il comma 8 dell'articolo 26 prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La Legge 136/2010 ha aggiunto la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori autonomi, per l'articolo 21, devono esibire una tessera propria con l'indicazione del committente.

La tessera non è un adempimento estetico. Serve a sapere in ogni momento chi c'è nello stabilimento e per conto di chi, a far emergere subappalti non autorizzati e lavoro irregolare, e a ricostruire le presenze in caso di evacuazione o di infortunio. Un addetto alla portineria che controlla i cartellini all'ingresso e li confronta con l'elenco nominativo autorizzato svolge una funzione di prevenzione reale.

Nelle realtà industriali la tessera viene spesso integrata da un badge di accesso rilasciato dal committente, collegato all'esito dell'informativa sui rischi di sito: chi non ha completato l'incontro di ingresso non ottiene il badge e non entra. È un modo semplice per trasformare un obbligo documentale in una barriera fisica. Per i cantieri edili si aggiungono le regole del Titolo IV e, per le imprese e i lavoratori autonomi che vi operano, il sistema della patente a crediti trattato in altra parte del corso.