Il D.Lgs. 81/08 richiede in diversi punti la registrazione scritta di controlli ed esposizioni. Per le attrezzature di lavoro l'articolo 71 dispone che i risultati dei controlli siano riportati per iscritto e conservati per almeno gli ultimi tre anni, a disposizione degli organi di vigilanza. Per gli impianti e i presidi antincendio esiste il registro dei controlli, dove si annotano verifiche e manutenzioni di estintori, idranti, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza e impianti di rivelazione.
Alcuni registri riguardano l'esposizione dei lavoratori. L'articolo 243 prevede il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, con l'indicazione dell'attività svolta, dell'agente utilizzato e del valore dell'esposizione; l'articolo 280 prevede un registro analogo per gli esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4. Sono documenti che seguono il lavoratore per decenni e vanno trasmessi agli enti nei modi stabiliti dalla norma.
Accanto ai registri imposti dalla legge, un'azienda ben organizzata tiene registri che nessuno impone ma che fanno funzionare il sistema: il registro dei near miss, quello delle non conformità rilevate nei sopralluoghi con lo stato delle azioni correttive, il registro dei permessi di lavoro, il registro delle chiavi e dei lucchetti di sezionamento, la registrazione delle ispezioni pre-uso dei carrelli elevatori a inizio turno. Il registro è utile solo se chi lo compila sa perché lo fa e se qualcuno lo legge: un foglio firmato ogni giorno senza annotazioni per due anni è un indizio di compilazione meccanica.