Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dal DPR 1124/65, l'infortunio sul lavoro è l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte, un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Ogni elemento della definizione ha un significato preciso.
La causa violenta è un fattore che opera dall'esterno in modo concentrato nel tempo: un urto, una caduta, un'ustione, un'inalazione massiva di un gas, ma anche uno sforzo improvviso e anomalo che provoca una lesione. È proprio la rapidità dell'azione a distinguere l'infortunio dalla malattia professionale, dove la causa agisce in modo lento e graduale. L'occasione di lavoro richiede un nesso, anche indiretto, tra l'attività lavorativa e l'evento: non basta che l'infortunio avvenga durante l'orario, occorre che il lavoro abbia esposto la persona a quel rischio.
Il D.Lgs. 38/2000 ha esteso la tutela all'infortunio in itinere, cioè durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo di consumazione abituale dei pasti, con limiti precisi sull'uso del mezzo privato, ammesso quando necessario. Per il RSPP la distinzione tra infortuni in occasione di lavoro e infortuni in itinere conta molto nelle analisi: questi ultimi hanno cause e misure diverse e, mescolati agli altri, falsano le statistiche del reparto.