Modulo A · Blocco 5/7 (16–20 h) · Slide 27/50

Comunicazione degli infortuni a fini statistici

Accanto alla denuncia ai fini assicurativi esiste un secondo obbligo, previsto dall'articolo 18 comma 1 lettera r del D.Lgs. 81/08: comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico ed è diventata operativa dal 12 ottobre 2017.

La differenza di soglia ha conseguenze pratiche. Un operatore di magazzino che si distorce una caviglia e resta a casa due giorni non genera l'obbligo di denuncia, perché la prognosi non supera i tre giorni, ma genera l'obbligo di comunicazione statistica. Molte aziende ignorano questa seconda fascia di eventi e perdono così informazioni preziose, perché proprio gli infortuni brevi, più numerosi, rivelano dove le condizioni di lavoro producono danni ripetuti.

Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, la denuncia assicurativa assolve anche l'obbligo di comunicazione. Dal punto di vista del RSPP, la lezione è che ogni evento con assenza, anche di un solo giorno, deve entrare nel flusso informativo interno: il preposto lo segnala, l'ufficio del personale gestisce l'adempimento, il servizio di prevenzione lo registra e lo analizza. Un evento che arriva al RSPP solo come voce di corridoio dopo settimane non viene più ricostruito con precisione, e le testimonianze si perdono rapidamente.