Per le malattie comprese nelle tabelle opera una presunzione legale di origine professionale. Se il lavoratore è affetto da una patologia elencata, ha svolto una delle lavorazioni indicate nella stessa voce e la malattia si manifesta entro il periodo massimo di indennizzabilità, il nesso causale si presume. Non deve dimostrare che è stato proprio il lavoro a farlo ammalare: spetta eventualmente all'INAIL dimostrare che la causa è diversa, ad esempio che l'esposizione era di entità trascurabile.
Per le malattie non tabellate, o per quelle tabellate ma contratte in lavorazioni non elencate o manifestate oltre il periodo massimo, la presunzione non opera. Il lavoratore deve provare il nesso causale tra lavoro e malattia, di solito attraverso documentazione sulla mansione svolta, sulle esposizioni e sulla letteratura scientifica, con il supporto di un medico legale o di un patronato. Il criterio usato è quello della probabilità qualificata, non della certezza assoluta.
Qui si vede il valore della documentazione aziendale. Una valutazione del rischio rumore con misure fonometriche datate, un registro delle consegne degli otoprotettori, gli esiti degli audiogrammi della sorveglianza sanitaria permettono di ricostruire con precisione l'esposizione di un lavoratore negli anni. Un DVR generico che dichiara il rischio basso senza dati non aiuta né il lavoratore né l'azienda. Per il RSPP la lezione è pratica: valutazioni quantitative, conservate e collegate alle mansioni realmente svolte da ciascun lavoratore, sono uno strumento di giustizia oltre che di prevenzione.