L'art. 43, comma 1, individua gli obblighi del datore di lavoro nella gestione delle emergenze. Deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; designare preventivamente i lavoratori incaricati; informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure predisposte e sui comportamenti da adottare; programmare gli interventi e dare istruzioni affinché i lavoratori possano cessare l'attività o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. La lettera e-bis aggiunge l'obbligo di garantire mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti.
La lettera e) contiene una previsione spesso trascurata: il datore deve consentire a qualsiasi lavoratore, quando è impossibile contattare il superiore gerarchico, di prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di un pericolo grave e immediato, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi disponibili. In pratica significa che un carrellista che vede una perdita da una cisterna deve sapere dove si trova il pulsante di sgancio, chi chiamare e come delimitare l'area.
Il comma 4 chiede al datore di lavoro di astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste il pericolo grave e immediato. Per il RSPP questo si traduce in procedure di rientro dopo l'evacuazione, con il via libera dato solo dal coordinatore dell'emergenza dopo la verifica delle aree.