Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 3/50

Designare gli addetti: numero, formazione e rifiuto giustificato

La designazione degli addetti alla prevenzione incendi, all'evacuazione e al primo soccorso è un obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b, richiamato dall'art. 43. Il comma 2 dell'art. 43 precisa che nella scelta si tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'unità produttiva. Il comma 3 stabilisce che i lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo, che devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Il numero sufficiente non è fissato da una formula di legge: va dimensionato su turni, ferie, malattie, trasferte e distribuzione degli edifici. In un'azienda metalmeccanica che lavora su tre turni con un magazzino separato, avere sei addetti tutti in turno centrale lascia scoperte le notti, che sono proprio le fasce con meno persone e tempi di soccorso più lunghi. Un buon criterio operativo è garantire la presenza di almeno un addetto antincendio e uno di primo soccorso per ogni turno e per ogni area lontana o isolata.

Il giustificato motivo di rifiuto deve essere reale: una limitazione fisica certificata dal medico competente, una mansione che porta il lavoratore stabilmente fuori sede. L'art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, informandone preventivamente il RLS. La designazione va formalizzata per iscritto, con data, firma per accettazione e indicazione del corso frequentato.