L'art. 44 tutela il lavoratore nelle situazioni di pericolo grave e immediato. Il comma 1 stabilisce che chi, in presenza di un pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il comma 2 aggiunge che il lavoratore che, nell'impossibilità di contattare il superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze del pericolo non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
La norma recepisce un principio della Direttiva quadro 89/391/CEE ed è la base giuridica di ciò che molte multinazionali chiamano stop work authority. In un cantiere interno a uno stabilimento, un montatore che vede un carico sospeso passare sopra una squadra al lavoro ha il diritto, e nelle buone organizzazioni il dovere culturale, di fermare l'operazione. Il datore di lavoro non può contestargli il ritardo di produzione né trattenere premi legati alla produttività.
Da distinguere il diritto di allontanarsi dall'abbandono arbitrario del posto: il pericolo deve essere grave, cioè capace di produrre danni seri, e immediato, cioè attuale e non ipotetico. Il RSPP può rendere effettiva questa tutela inserendo nelle procedure chi può fermare un'attività, come si comunica lo stop, chi valuta la ripresa e come si registra l'evento, così che la segnalazione alimenti anche l'analisi dei quasi incidenti.