Modulo A · Blocco 6/7 (20–24 h) · Slide 5/50

Artt. 45 e 46: primo soccorso e prevenzione incendi nel Testo Unico

L'art. 45 affida al datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, l'adozione dei provvedimenti in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. Deve considerare anche le altre persone eventualmente presenti, come visitatori, clienti o dipendenti di ditte esterne, e stabilire i rapporti con i servizi esterni, compreso il trasporto degli infortunati. Il comma 2 rinvia a un decreto per caratteristiche delle attrezzature, requisiti e formazione del personale: è il DM 15 luglio 2003, n. 388, tuttora vigente.

L'art. 46 qualifica la prevenzione incendi come funzione di preminente interesse pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti al decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Il comma 3 prevede decreti attuativi su prevenzione, gestione in esercizio e in emergenza, formazione degli addetti e controlli.

Quei decreti sono arrivati nel settembre 2021 e hanno sostituito il DM 10 marzo 1998, che per oltre vent'anni aveva regolato la materia. Il raccordo con il sistema dei Vigili del fuoco resta affidato al D.Lgs. 139/2006 e, per le attività soggette a controllo, al DPR 151/2011, già richiamati nel primo blocco del modulo.